{"id":65,"date":"2024-09-18T16:19:50","date_gmt":"2024-09-18T14:19:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.valsusanelcuore.it\/?page_id=65"},"modified":"2024-09-18T17:12:06","modified_gmt":"2024-09-18T15:12:06","slug":"statuto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.valsusanelcuore.it\/index.php\/statuto\/","title":{"rendered":"Statuto"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading alignwide has-text-align-center\"><strong>STATUTO Val Susa Nel Cuore &#8211; APS<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-preformatted\"><br>ART. 1: (Denominazione e sede)<br>E\u2019 costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117\/2017, dei Codice civile e della normativa in materia l\u2019Ente dei Terzo Settore denominato: \u00abVal Susa nel cuore \u2013 APS\u00bb assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.<br>L\u2019acronimo APS potr\u00e0 essere inserito nella denominazione, in via automatica e sar\u00e0 spendibile nei rapporti con i terzi. negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con ii pubblico solo dopo aver ottenuto l\u2019iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.<br>L\u2019associazione ha sede legale: Frazione Plan Vernetto, 1 nel comune di San Glorlo di Susa (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l\u2019obbligo di comunicazione agli uffici competenti.<br><br>ART. 2: (Statuto)<br>L\u2019associazione di promozione sociale \u00e8 disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell\u2019ordinamento giuridico.<br>L\u2019assemblea pu\u00f2 deliberare l\u2019eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi pi\u00f9 particolari.<br><br>ART. 3: (Efficacia dello statuto)<br>Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all\u2019associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019associazione stessa.<br><br>ART 4: (Interpretazione dello statuto)<br>Lo statuto \u00e8 valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell\u2019articolo 12 delle preleggi al codice civile.<br><br>ART. 5: (Finalit\u00e0 e Attivit\u00e0)<br>L\u2019associazione esercita in via principale una o pi\u00f9 attivit\u00e0 di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalit\u00e0 civiche, solidaristiche e di utilit\u00e0 sociale nell\u2019ambito delle strutture extra alberghiere Bed and Breakfast.<br>L\u2019attivit\u00e0 che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell\u2019attivit\u00e0 di volontariato dei propri associati \u00e8:<br>k) organizzazione e gestione di attivit\u00e0 turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.<br>A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :<br>\u2013 sollecitare Io sviluppo della vita associativa e favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze fra i soci<br>\u2013 rappresentare le strutture degli associati presso gli organi regionali e gli altri enti, pubblici e privati, con cui si rendano necessari ed opportuni contatti e rapporti<br>\u2013 tutelare i diritti dei soci<br>\u2013 operare per istituire la formazione di seminari, corsi di aggiornamento e perfezionamento per gli associati in collaborazione con istituzioni culturali, statali, comunali e private al fine di conseguire una professionalit\u00e0 pi\u00f9 elevata e specifica, anche utilizzando fondi europei<br>\u2013 sensibilizzare gli operatori turistici sul valore culturale ed informativo del servizio delle strutture associate<br>\u2013 favorire, in collaborazione con gli enti pubblici e gli operatori del settore, l\u2019incremento dei turismo in periodi di minore afflusso e in luoghi di interesse meno conosciuti<br>\u2013 contribuire tramite i propri aderenti alla promozione dei turismo nell\u2019intero ambito provinciale, regionale, nazionale ed internazionale<br>\u2013 operare per valorizzare il territorio e le sue risorse difendendo, valorizzando e promuovendo il patrimonio artistico, culturale, paesaggistico ed ambientale<br>\u2013 operare per trasmettere la cura e il rispetto dell\u2019ambiente con particolare attenzione ai fattori inquinanti, considerare l\u2019eco-compatibilit\u00e0, favorire la raccolta differenziata dei rifiuti<br>\u2013 stipulare convenzioni con soggetti, enti pubblici e privati ad uso degli associati e ospiti<br>\u2013 promuovere proposte e pacchetti dl offerta turistica, organizzando servizi, attivit\u00e0 turistiche, culturali e ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, svago e\/o riposo degli ospiti, individuando nuovi itinerari e percorsi e valorizzando in particolare le tipicit\u00e0 enogastronomiche, paesaggistiche e culturali della zona<br>\u2013 acquistare e distribuire pubblicazioni, audiovisivi e materiale di interesse dei soci<br>\u2013 organizzare e partecipare a manifestazioni di settore, sociali, cu1turali, economiche, eventi, convegni, dibattiti, mostre, seminari, fiere<br>\u2013 curare direttamente e\/o indirettamente la redazione, l\u2019edizione e la promozione di guide, libri e testi, nonch\u00e9 di pubblicazioni periodiche di notiziari, indagini,. ricerche e studi bibliografici anche su internet e social<br>\u2013 sviluppare rapporti di amicizia, di scambio culturale, di ospitalit\u00e0 reciproca tra cittadini delle diverse regioni e delle diverse nazionalit\u00e0<br>\u2013 assumere tutte quelle iniziative intese a favorire lo svolgimento delle attivit\u00e0 svolte in diretta attuazione dei sopraccitati scopi istituzionali in favore degli associati<br>L\u2019associazione pu\u00f2 esercitare, a norma dell\u2019art. 6 del Codice dei terzo settore, attivit\u00e0 diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro Individuazione \u00e8 operata da porte dell\u2019Organo Direttivo. L\u2019associazione pu\u00f2 inoltre realizzare attivit\u00e0 de raccolta fondi, nel rispetto del principi dl verit\u00e0, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformit\u00e0 alle disposizioni contenute nell\u2019art. 7 del D. Lgs. 117\/2017. L\u2019associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Piemonte.<br><br>ART. 6: (Ammissione)<br>Sono associati dell\u2019associazione le persone fisiche che condividono le finalit\u00e0 e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attivit\u00e0 dl interesse generale.<br>Possono aderire all\u2019associazione altri enti del terzo settore senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni dl promozione sociale. Il numero degli associati \u00e8 illimitato ma, in ogni caso, non pu\u00f2 essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l\u2019associazione dovr\u00e0 darne tempestiva comunicazione all\u2019Ufficio del Registro unnico nazionale ed integrare il numero entro un anno. L\u2019ammissione all\u2019associazione \u00e8 deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell\u2019interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalit\u00e0 perseguite e le attivit\u00e0 d\u2019interesse generale. La deliberazione \u00e8 comunicata all\u2019interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all\u2019interessato entro 30 giorni, motivandola. L\u2019aspirante associato pu\u00f2, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull\u2019istanza si pronunci l\u2019Assemblea in occasione della successiva convocazione. L\u2019ammissione ad associato \u00e8 a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non \u00e8 ammessa la categoria di associati temporanei.<br>La quota sociale \u00e8 intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.<br><br>ART. 7: (Diritti e doveri degli associati)<br>Gli associati hanno pari diritti e doveri.<br>Hanno il diritto di<br><br>eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;<br><br>essere informati sulle attivit\u00e0 dell\u2019associazione e controllarne l\u2019andamento;<br><br>prendere atto dell\u2019ordine del giorno delta assemblee, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;<br><br>votare in assemblea dal momento dell\u2019iscrizione nel libro degli associati (aggiornato al momento della convocazione) e in regola con Il pagamento della quota associativa.<br><br>denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell\u2019art. 29 del Codice del terzo settore;<br><br>ed il dovere di:<br><br>rispettare il presente Statuto e l\u2019eventuale regolamento Interno;<br><br>versare, se prevista, la quota associativa secondo l\u2019importo, le modalit\u00e0 di versamento e i termini, annualmente stabiliti dall\u2019organo direttivo.<br><br>ART. 8: (Volontario a attivit\u00e0 dl volontariato)<br>L\u2019associato volontario Svolge la propria attivit\u00e0 in favore della comunit\u00e0 e dei bene comune in modo<br>personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per tini dl<br>solidariet\u00e0.<br>La qualit\u00e0 di associato volontario \u00e8 incompatibile con qualsiasi forma dl rapporto dl lavoro subordinato o<br>autonomo e con ogni albo rapporto di lavoro retribuito con l\u2019associazione.<br>L\u2019attivit\u00e0 dell\u2019associato volontario non pu\u00f2 essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiano. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentati per l\u2019attivit\u00e0 prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall\u2019associazione.<br>Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.<br><br>ART. 9: (Perdita della qualifica di associato)<br>La qualit\u00e0 dl associato si perde per morte, recesso o esclusione,<br>L\u2019associato pu\u00f2 recedere dall\u2019associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.<br>L\u2019associato che contravviene gravemente al doveri stabiliti dallo statuto, pu\u00f2 essere escluso<br>dall\u2019associazione. L\u2019esclusione \u00e8 deliberata dall\u2019assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato li<br>giustificazioni dell\u2019interessato. La deliberazione di esclusione dovr\u00e0 essere comunicata adeguatamente<br>all\u2019associato,<br>L\u2019associato pu\u00f2 ricorrere all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria entro sei mesi dal giorno dl notifica della deliberazione,<br><br>ART. 10: (Gli organi sociali)<br>Sono organi dell\u2019associazione: L\u2019Assemblea dagli associati \u2014 I Presidente \u2014 ii Consiglio Direttivo<br><br>ART. 11: (L\u2019assemblea)<br>L\u2019assemblea \u00e8 composta dagli associati dell\u2019associazione, iscritti nel libro degli associati ed in regola con Il<br>versamento dalla quota sociale, ove prevista. E\u2019 l\u2019organo sovrano.<br>Ciascun associato ha diritto ad un voto, e pu\u00f2 farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega<br>scritta, anche in calce alle all\u2019avviso dl convocazione.<br>Ciascun associato pu\u00f2 rappresentare sino ad un massimo di tre associati.<br>L\u2019assemblea \u00e8 presieduta dal Presidente dall\u2019associazione o, bi sua assenza, dal Vicepresidente o persona<br>nominata a presidente dai Convenuti all\u2019assemblea stessa.<br>E\u2019 convocata almeno una volta all\u2019anno dal Presidente dell\u2019associazione o da chi ne fa le veci mediante<br>avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l\u2019adunanza e contenente la data della<br>riunione, l\u2019orario, il luogo, l\u2019ordine del giorno, l\u2019eventuale data di seconda convocazione.<br>Tale comunicazione pu\u00f2 avvenire a mezzo lettera, e-mail, spedita\/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e\/o mediante avviso affisso nella sede dell\u2019associazione.<br>L\u2019Assemblea \u00e8 Inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando Il Consiglio<br>Direttivo lo ritiene necessario.<br>I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.<br>Delle riunioni dell\u2019assemblea \u00e8 redatto Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante conservato presso la sede dell\u2019associazione<br>L\u2019Assemblea pu\u00f2 essere ordinaria o straordinaria. E\u2019 straordinaria quella convocata per la modifica dello<br>statuto e lo scioglimento dell\u2019associazione. E\u2019 ordinaria in tutti gli altri casi.<br><br>ART.12: (Compiti dell\u2019Assemblea)<br>determina le linee generali programmatiche dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019associazione;<br><br>approva il bilancio di esercizio e i bilancio sociale, quando previsto;<br><br>nomina e revoca i componenti degli organi sociali;<br><br>delibera sulla responsabilit\u00e0 de componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilit\u00e0 nei loro confronti;<br><br>delibera sull\u2019esclusione degli associati;<br><br>delibera sulle modificazioni dell\u2019atto costitutivo o dello statuto;<br><br>approva l\u2019eventuale regolamento dei lavori assembleari;<br><br>delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell\u2019associazione;<br><br>delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall\u2019atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.<br><br>ART. 13: (Assemblea ordinaria)<br>L\u2019assemblea ordinaria \u00e8 regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della met\u00e0 pi\u00f9 uno<br>degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli<br>associati presenti, In proprio o in delega. L\u2019assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. E\u2019<br>ammessa l\u2019espressione dei voto per corrispondenza o in via elettronica, purch\u00e9 sia possibile verificare<br>l\u2019identit\u00e0 dell\u2019associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilit\u00e0, gli appartenenti al Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.<br><br>ART. 14: (Assemblea straordinaria)<br>L\u2019assemblea straordinaria modifica lo statuto dell\u2019associazione con la presenza di almeno 3\/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonch\u00e9 la devoluzione dei patrimonio con Il voto favorevole di almeno 3\/4 degli assodati.<br><br>ART. 15: (Consiglio Direttivo)<br>Il Consiglio Direttivo governa l\u2019associazione ed opera in attuazione delle volont\u00e0 e degli indirizzi generali<br>dell\u2019assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale pu\u00f2 essere revocato.<br>Il Consiglio Direttivo \u00e8 composto da numero S membri eletti dall\u2019assemblea tra le persone fisiche<br>associate, dura in carica per 3 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.<br><br>Il Consiglio Direttivo \u00e8 validamente costituito quando \u00e8 presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dal presenti.<br>Si applica l\u2019articolo 2382 del codice civile. AI conflitto dl interessi degli amministratori si applica l\u2019articolo 2475-ter dei codice civile.<br>Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenze non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell\u2019assemblea.<br>In particolare, tra gli altri compiti:<br><br>amministra l\u2019associazione,<br><br>attua le deliberazioni dell\u2019assemblea,<br><br>predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all\u2019approvazione dell\u2019assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,<br><br>predispone tutti gli elementi utili all\u2019assemblea per la previsione e la programmazione economica dell\u2019esercizio,<br><br>stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attivit\u00e0 associative,<br><br>cura la tenuta del libri sociali di sua competenza,<br><br>\u00e8 responsabile degli adempimenti connessi all\u2019iscrizione nel Runts,<br><br>disciplina [\u2018ammissione degli associati,<br><br>accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.<br><br>Il potere dl rappresentanza attribuito al consiglieri \u00e8 generale, pertanto le limitazioni dl tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.<br>Il presidente dell\u2019associazione \u00e8 il presidente dell\u2019Consiglio Direttivo ed \u00e8 nominato dall\u2019assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.<br><br>ART. 16: (Il Presidente)<br>Il presidente \u00e8 eletto dall\u2019assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l\u2019associazione e<br>compie tutti gli atti che la Impegnano verso l\u2019esterno.<br><br>Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza d mandato, per dimissioni<br>volontarie o per eventuale revoca decisa dall\u2019assemblea.<br>Almeno un mese prima della scadenza del mandato, Il presidente convoca l\u2019assemblea per l\u2019elezione dei nuovo presidente e dell\u2019Consiglio Direttivo.<br>Il presidente convoca e presiede l\u2019Assemblea e Il Consiglio Direttivo, svolge l\u2019ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all\u2019attivit\u00e0 compiuta. Il Vicepresidente sostituisce li Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell\u2019esercizio delle sue funzioni.<br><br>ART. 17: (Organo di controllo)<br>L\u2019organo di controllo, anche monocratico, \u00e8 nominato nei casi e nei modi previsti dall\u2019art. 30 del D. Lgs. 117\/2017. L\u2019assemblea delibera l\u2019organo dl controllo raggiunto l\u2019obbligo di nomina<br><br>vigila sull\u2019osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta<br><br>amministrazione;<br><br>vigila sull\u2019adeguatezza dell\u2019assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento<br><br>esercita compiti di monitoraggio dell\u2019osservanza delle finalit\u00e0 civiche, solidaristiche e di utilit\u00e0 sociale<br><br>attesta che il bilancio sociale s\u2019a stato redatto in conformit\u00e0 alle linee guida di cui all\u2019articolo 14. Il bilancio sociale d\u00e0 atto degli esiti del monitoraggio svolto.<br><br>Pu\u00f2 esercitare. al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117\/17 all\u2019art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso \u00e8 costituito da revisori legali iscritti nell\u2019apposito registro.<br>Il componente dell\u2019organo di controllo pu\u00f2 in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, pu\u00f2 chiedere agli amministratori notizie sull\u2019andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.<br><br>ART. 18: (Organo di Revisione legale dei conti)<br>E\u2019 nominato nei casi e net modi previsti dall\u2019art. 31 del D. 195 117\/2017 ed \u00e8 formato da un revisore contabile iscritto ai relativo registro dell\u2019ordine.<br><br>Art 19: (Libri sociali)<br>L\u2019associazione ha l\u2019obbligo di tenere i seguenti libri sociali;<br>a) il libro degli associati tenuto a cura dei Consiglio Direttivo<br>b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;<br>C) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell\u2019organo del controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell\u2019organo a cui si riferiscono;<br>d) il registro del volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.<br>Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell\u2019ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all\u2019organo competente<br><br>ART. 20: (Risorse economiche)<br>Le risorse economiche dell\u2019associazione sono costituite da:<br><br>quote associative;<br><br>contributi pubblici e privati;<br><br>donazioni e lasciti testamentari;<br><br>rendite patrimoniali;<br><br>attivit\u00e0 di raccolta fondi;<br><br>rimborsi da convenzioni;<br><br>proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attivit\u00e0 economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali, realizzabili fino all\u2019operativit\u00e0 del Runts.<br><br>ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117\/2017.<br><br>ART. 21: (I beni)<br><br>I beni dell\u2019associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall\u2019associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonch\u00e9 i beni mobili che sono collocati nella sede dell\u2019associazione sono elencati nell\u2019inventano, che \u00e8 depositato presso la sede dell\u2019associazione e pu\u00f2 essere consultato dagli associati.<br><br>ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)<br>L\u2019associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonch\u00e9 fondi, riserve o capitale durante le propria vita ai sensi dell\u2019art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117\/2017; nonch\u00e9 ha l\u2019obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque<br>denominate, per Io svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 statutaria ai fini dell\u2019esclusivo perseguimento delle finalit\u00e0<br>previste.<br><br>ART. 23: (Bilancio)<br>Il bilancio di esercizio dell\u2019associazione \u00e8 annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E\u2019 redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117\/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera ventiera e corretta l\u2019andamento economico e finanziano dell\u2019associazione.<br>II bilancio \u00e8 presentato dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall\u2019assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla dall\u2019esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.<br><br>ART. 24: (Bilancio sociale)<br>E\u2019 redatto nei casi e nei modi previsti dall\u2019art. 14 dei D. Lgs. 117\/2017<br><br>ART. 25: (Convenzioni)<br>Le convenzioni tra l\u2019associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all\u2019art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117\/2017, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalit\u00e0 di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell\u2019associazione, quale suo legale rappresentante.<br>Copia di ogni convenzione \u00e8 custodita, a cura del presidente, presso la sede dell\u2019associazione,<br><br>ART. 26: (Personale retribuito)<br>L\u2019associazione di promozione sociale pu\u00f2 avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall\u2019art. 36 dei D. Lgs. 117\/2017. I rapporti tra associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall\u2019associazione.<br><br>ART. 27: (Responsabilit\u00e0 ed assicurazione degli assodati volontari)<br>Gli associati volontari che prestano attivit\u00e0 di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilit\u00e0 civile verso i terzi ai sensi dell\u2019art. 18 del D. Lgs. 117\/2017.<br><br>ART. 28: (Responsabilit\u00e0 dell\u2019associazione)<br>Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l\u2019associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell\u2019associazione.<br><br>ART. 29: (Assicurazione dell\u2019associazione)<br>L\u2019associazione di promozione sociale pu\u00f2 assicurarsi per i danni derivanti da responsabilit\u00e0 contrattuale ed extra contrattuale dell\u2019associazione stessa.<br><br>ART. 30: (Devoluzione dei patrimonio)<br>In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo \u00e8 devoluto, salva diversa destinazione imposta<br>dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall\u2019art. 9 del D. Lgs. 117\/2017.<br><br>ART. 31 (Disposizioni finali)<br>Per quanto \u00e8 previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell\u2019ordinamento giuridico.<br><br>ART. 32: (Norma transitoria)<br>Tutti gli adempimenti legati all\u2019iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l\u2019attuale disciplina, trovano applicazione all\u2019operativit\u00e0 del Runts medesimo.<br><br>L\u2019acronimo ETS potr\u00e0 essere inserito nella denominazione, in via automatica e sar\u00e0 spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con li pubblico solo dopo aver ottenuto l\u2019iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.<br><br>Registrato il 15\/7\/2019<\/pre>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>STATUTO Val Susa Nel Cuore &#8211; APS ART. 1: (Denominazione e sede)E\u2019 costituito, nel rispetto del D. 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